FORMAZIONE
La formazione obbligatoria sulla sicurezza dalle radiazioni ionizzanti dei dirigenti, preposti e lavoratori (artt.110-111 del D.Lgs. 101/20) passa da una frequenza di aggiornamento triennale a quinquennale.
La formazione in radioprotezione per i lavoratori di cui ai comma 2,3 e 4 dell’art 111 del DLgs 101/2020 integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1 del TU 81/08 per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
L’odontoiatra dipendente o equiparato di una struttura sanitaria, NON LIBERO PROFESSIONISTA ha l’obbligo, come “lavoratore”, ai sensi dell’art. 111, di formazione con frequenza quinquennale. Questa formazione, che deve prevedere i contenuti minimi, previsti dallo stesso articolo 111, deve essere svolta, come recita l’articolo citato, dall’esperto di radioprotezione della struttura, che deve avere i requisiti di “formatore”, previsti dalla normativa vigente, concernente il riconoscimento di questa figura;
L’odontoiatra titolare di uno studio con lavoratori dipendenti, o con funzioni dirigenziali o di preposto in una struttura sanitaria ha l’obbligo, come “datore di lavoro, dirigente o preposto”, di formazione con frequenza almeno quinquennale, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 101/2020, così come modificato dal D.Lgs. 203/22. Anche questa formazione deve essere svolta dall’esperto di radioprotezione dello studio e/o della struttura, che deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto precedente;
Tutti gli odontoiatri, come “professionisti sanitari”, che erogano dosi a mezzo di apparecchiature radiologiche hanno l’obbligo della formazione di cui all’art. 162, comma 2, secondo i criteri di cui al comma 4: “I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività”. La periodicità e la modalità di questa formazione segue la normativa degli ECM.
In sintesi:
formazione ex art. 110: lavoratori dipendenti e equiparati
formazione ex art. 111: datori di lavoro e/o dirigenti
formazione ex art. 162: tutti i medici che usano la radiologia sia in regime professionale, sia in regime complementare