DECRETO 18 GENNAIO 2024

Il 18 gennaio scorso è entrato in vigore il D.Lgs. 203/2022, che integra e corregge il D.Lgs. 101/2020, norma che recepisce in Italia la Direttiva Europea 2013/59/Euratom recante norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Con questo provvedimento, si sono risolte situazioni di criticità che si sono verificate nella prima fase di attuazione del D.Lgs.101/2020 e a correggere refusi e incongruenze editoriali della prima stesura. In definitiva, con l’adozione del D.Lgs. 203/2022 l’Italia affina quanto già disposto e garantisce la piena conformità alla Direttiva  2013/59/Euratom.

Le principali modifiche introdotte possono essere sintetizzati in questi punti:

  • per i datori di lavoro, esercenti le zone controllate in cui lavorano dipendenti/collaboratori classificati esposti al rischio radiologico, devono trasmettere all’Archivio Nazionale dei Lavoratori Esposti, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’Esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti (ove applicabile)
  • nel caso in cui un datore di lavoro si avvalga di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro, o di lavoratori autonomi (la quasi totalità dei lavoratori esterni che prestano la loro opera sono datori di lavoro di se stessi poichè a partita iva) per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 101/20, il datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi …omissis….. o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del D.Lgs. 101/2020 (consiglio di aggiungere nel contratto di collaborazione uno specifico riferimento al al DLgs 101/2020 e DLgs  203/2022)
  • per quanto riguarda le esposizioni mediche, la novità più rilevante riguarda una precisazione sui livelli diagnostici di riferimento da adottare, ovvero l’esplicitazione delle indicazioni contenute …. Omissis ….” e ISTISAN 22/20 “Livelli diagnostici di riferimento per la pratica nazionale di radiologia diagnostica … omissis ……
  • nella specificazione in cui “la frequenza delle prove di funzionamento dovranno essere ad intervalli regolari di norma annuali o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove possibili” viene data allo Specialista in Fisica medica o Esperto di Radioprotezione1 incaricato una maggiore discrezionalità sulla frequenza dei controlli di qualità avvalendosi da quanto previsto dalle norme di buona tecnica (le Norme CEI- protocolli ISPESL ora INAIL, ecc)) diversa dalla “norma tecnica – Linne guida”  e “raccomandazione Radiation Protection (RP) 136” e “NCRP 177
  • per apparecchiature endorali sotto i 70 kV, l’Esperto di Radioprotezione incaricato può fare le funzioni dell’Esperto in Fisica Medica, come definito all’art. 163 comma 11 del D. Lgs. 101/20.

I soggetti che abbiano esercitato documentata attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche ai sensi dell’articolo 7, comma 13, del decreto legislativo n. 187/2000 possono continuare a svolgere detta attività, previa comunicazione all’organo di vigilanza“, ovvero coloro che risultavano iscritti all’elenco nominativo degli Esperti Qualificati tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prima del 2001