COLLABORATORI LIBERI PROSESSIONISTI

Applicazione art 114 del DLgs 101/2020 – rapporti con lavoratori autonomi (odontoiatri e igienisti a partita iva, TSRM, radiologi, ecc)

L’articolo stabilisce che i datori di lavoro devono garantire che l’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti non superi i limiti di dose stabiliti dalle norme vigentiInoltre, l’autorità competente deve assicurarsi che i vincoli di dose, considerando la somma delle dosi a cui è esposto il medesimo individuo da tutte le pratiche autorizzate, garantiscono il rispetto del limite di dose.

La norma definisce alcuni obblighi in capo a:

  • datore di lavoro di lavoratori esterni (per esempio il legale rappresentante di una cooperativa)
  • esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni (tipicamente ospedali o enti)
  • lavoratori autonomi (tutti coloro che operano in regime di P. IVA)

I lavoratori autonomi, sono sostanzialmente i lavoratori in Partita IVA, (per esempio odontoiatri, igienisti, ASO, TSRM, Radiologo, EdR)  che si muovano in autonomia, sono considerati dalla normativa di riferimento DLgs. 101/20 soggetti alla tutela dai pericoli derivanti da esposizioni a radiazioni ionizzanti.

lavoratori dipendenti da terzi sono lavoratori dipendenti o equiparati (ai sensi del D. Lgs. 81/08), che prestano la propria opera in zone classificate ai sensi della norma sulla radioprotezione, esercite da soggetti differenti dal datore di lavoro.

Si rende necessario, pertanto, acquisire da parte dei datori di lavoro e trasmetterli a mezzo posta certificata all’Esperto di Radioprotezione, le dichiarazioni allegate alla presente comunicazione.

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Oggetto:  D.Lgs. 101/2020 artt. 115 e 117  – Obblighi dei lavoratori e dei Datori di lavoro
richiesta al lavoratore autonomo delle dosi pregresse ricevute allo scopo di valutare se annualmente si supera la dose massima  di 1mSv/anno per lavoratori NON ESPOSTI e di 6mSv/anno per lavoratori ESPOSTI di CAT B

Il/la sottoscritto/a ____________________, □ Esercente □Amministratore/trice del/dello ____________________________

in applicazione del D.Lgs. 101/2020 richiede alla SV di far pervenire le dosi derivanti da attività pregresse comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti svolte presso altri datori di lavoro ivi compreso il periodo formativo universitario, unitamente alla certificazione del relativo datore di lavoro della dose assorbita durante il relativo periodo lavorativo/formativo, se disponibile. In assenza di certificazione si accetta l’autocertificazione del periodo di esposizione e della relativa dose ricevuta.

TITOLO ___________NOME ___________________ COGNOME________________________________________         

IN QUALITA’ DI:

ODONTOIATRA    IGIENISTA        ALTRO                                           

MEDICO RADIOLOGO    ANESTESISTA        TSRM               ALTRO                                                                                                                                            

      Cordialmente

________________________

_________________ lì,______________________

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Modulo da compilare a cura del Lavoratore Autonomo

[solo in caso di assenza motivata della certificazione del precedente datore di lavoro si ammette l’autocertificazione della dose efficace assorbita specificando Denominazione del Datore di Lavoro (Università, Centro di Radiologia, Clinica, Casa di Cura, Ospedale, ecc) il periodo di occupazione e la dose efficace ricevuta utilizzando la tabella appresso riportata].

  Datore di Lavoro  Dal  Al  classificatoDose assorbita (in µSv)
Università degli Studi: di   _________________________________   _____________________________________________________/__/______/__/____□ Non Esposto
□ Esposto di Cat B
□ Esposto di Cat A
 
1° collaborazione / Datore di Lavoro: _______________________     ______________________________________________________/__/______/__/____□ Non Esposto
□ Esposto di Cat B
□ Esposto di Cat A
 
2° collaborazione / Datore di Lavoro: _______________________   ____________________________________________________/__/______/__/____□ Non Esposto
□ Esposto di Cat B
□ Esposto di Cat A
 
3° collaborazione / Datore di Lavoro: _______________________   ______________________________________________________/__/______/__/____□ Non Esposto
□ Esposto di Cat B
□ Esposto di Cat A
 
4° collaborazione / Datore di Lavoro: _______________________   ______________________________________________________/__/______/__/____□ Non Esposto
□ Esposto di Cat B □Esposto di Cat A
 
5° collaborazione / Datore di Lavoro: _______________________   _____________________________________________________/__/______/__/____□ Non Esposto
□ Esposto di Cat B
□ Esposto di Cat A
 
6° collaborazione / Datore di Lavoro: _______________________   _____________________________________________________/__/______/__/____□ Non Esposto
□ Esposto di Cat B
□ Esposto di Cat A
 
7° collaborazione / Datore di Lavoro: _______________________   _____________________________________________________/__/______/__/____□ Non Esposto
□ Esposto di Cat B
□ Esposto di Cat A
 

In assenza di certificazione prodotta dai pregressi datori di lavoro la presente dichiarazione ha valenza quale Autocertificazione prodotta dal Lavoratore  ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000; in tal caso allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

________________ lì, _____________________                                     Firma del lavoratore

FORMAZIONE

La formazione obbligatoria sulla sicurezza dalle radiazioni ionizzanti dei dirigenti, preposti e lavoratori (artt.110-111 del D.Lgs. 101/20) passa da una frequenza di aggiornamento triennale a quinquennale.

La formazione in radioprotezione per i lavoratori di cui ai comma 2,3 e 4 dell’art 111 del DLgs 101/2020  integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1 del TU 81/08 per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L’odontoiatra dipendente o equiparato di una struttura sanitaria, NON LIBERO PROFESSIONISTA ha l’obbligo, come “lavoratore”, ai sensi dell’art. 111, di formazione con frequenza quinquennale. Questa formazione, che deve prevedere i contenuti minimi, previsti dallo stesso articolo 111, deve essere svolta, come recita l’articolo citato, dall’esperto di radioprotezione della struttura, che deve avere i requisiti di “formatore”, previsti dalla normativa vigente, concernente il riconoscimento di questa figura;

L’odontoiatra titolare di uno studio con lavoratori dipendenti, o con funzioni dirigenziali o di preposto in una struttura sanitaria ha l’obbligo, come “datore di lavoro, dirigente o preposto”, di formazione con frequenza almeno quinquennale, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 101/2020, così come modificato dal D.Lgs. 203/22. Anche questa formazione deve essere svolta dall’esperto di radioprotezione dello studio e/o della struttura, che deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto precedente;

Tutti gli odontoiatri, come “professionisti sanitari”, che erogano dosi a mezzo di apparecchiature radiologiche hanno l’obbligo della formazione di cui all’art. 162, comma 2, secondo i criteri di cui al comma 4: “I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività”. La periodicità e la modalità di questa formazione segue la normativa degli ECM.

In sintesi:

formazione ex art. 110: lavoratori dipendenti e equiparati

formazione ex art. 111: datori di lavoro e/o dirigenti

formazione ex art. 162: tutti i medici che usano la radiologia sia in regime professionale, sia in regime complementare

DECRETO 18 GENNAIO 2024

Il 18 gennaio scorso è entrato in vigore il D.Lgs. 203/2022, che integra e corregge il D.Lgs. 101/2020, norma che recepisce in Italia la Direttiva Europea 2013/59/Euratom recante norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Con questo provvedimento, si sono risolte situazioni di criticità che si sono verificate nella prima fase di attuazione del D.Lgs.101/2020 e a correggere refusi e incongruenze editoriali della prima stesura. In definitiva, con l’adozione del D.Lgs. 203/2022 l’Italia affina quanto già disposto e garantisce la piena conformità alla Direttiva  2013/59/Euratom.

Le principali modifiche introdotte possono essere sintetizzati in questi punti:

  • per i datori di lavoro, esercenti le zone controllate in cui lavorano dipendenti/collaboratori classificati esposti al rischio radiologico, devono trasmettere all’Archivio Nazionale dei Lavoratori Esposti, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’Esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti (ove applicabile)
  • nel caso in cui un datore di lavoro si avvalga di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro, o di lavoratori autonomi (la quasi totalità dei lavoratori esterni che prestano la loro opera sono datori di lavoro di se stessi poichè a partita iva) per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 101/20, il datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi …omissis….. o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del D.Lgs. 101/2020 (consiglio di aggiungere nel contratto di collaborazione uno specifico riferimento al al DLgs 101/2020 e DLgs  203/2022)
  • per quanto riguarda le esposizioni mediche, la novità più rilevante riguarda una precisazione sui livelli diagnostici di riferimento da adottare, ovvero l’esplicitazione delle indicazioni contenute …. Omissis ….” e ISTISAN 22/20 “Livelli diagnostici di riferimento per la pratica nazionale di radiologia diagnostica … omissis ……
  • nella specificazione in cui “la frequenza delle prove di funzionamento dovranno essere ad intervalli regolari di norma annuali o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove possibili” viene data allo Specialista in Fisica medica o Esperto di Radioprotezione1 incaricato una maggiore discrezionalità sulla frequenza dei controlli di qualità avvalendosi da quanto previsto dalle norme di buona tecnica (le Norme CEI- protocolli ISPESL ora INAIL, ecc)) diversa dalla “norma tecnica – Linne guida”  e “raccomandazione Radiation Protection (RP) 136” e “NCRP 177
  • per apparecchiature endorali sotto i 70 kV, l’Esperto di Radioprotezione incaricato può fare le funzioni dell’Esperto in Fisica Medica, come definito all’art. 163 comma 11 del D. Lgs. 101/20.

I soggetti che abbiano esercitato documentata attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche ai sensi dell’articolo 7, comma 13, del decreto legislativo n. 187/2000 possono continuare a svolgere detta attività, previa comunicazione all’organo di vigilanza“, ovvero coloro che risultavano iscritti all’elenco nominativo degli Esperti Qualificati tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prima del 2001

REGISTRAZIONE RADIOGRAFIE

Il Ministero della salute, in data 3 novembre 2023, ha emanato il decreto:

“Determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza per la valutazione dell’entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente. (23A06869) (GU Serie Generale n.295 del 19-12-2023)

con il quale dispone l’obbligo a decorrere dal 1 gennaio 2024 la raccolta dei dati di registrazione (TAC CBCT, TAC, MAMMOGRAFIE, RX CONVENZIONALI, ecc) e l’invio dei dati raccolti alle Regioni, secondo le modalità che saranno rese note.

La registrazione di ogni singolo esame Rx (intraorale, Ortopantomografia, Teleradiografia, CBCT) è obbligatoria ed è prevista dall’art 168 del DLgs 101/2020, le cui finalità sono le seguenti:

  1. Raccogliere e inviare i dati alle Regioni come richiesto dal Decreto 3 novembre 2023
  2. Verificare i Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR)
  3. Informazioni per il rilevamento dosimetrico, per ciascun tipo di esame di ciascuna apparecchiatura:
  4. Numero complessivo indagini per ogni anno
  5. Valore medio
  6. Mediana
  7. Primo e terzo quartile
  8. 95° percentile
  9. Peso medio o BMI (facoltativo).

Per gli esami di radiologia convenzionale sono individuati degli indici di dose:

Cosa è la Classe di dose riportata nel referto medico radiologico?

Ogni referto medico radiologico di un paziente che esegue un esame di radiodiagnostica deve essere riportata la classe di dose all’esposizione del paziente alle radiazioni ionizzanti (come previsto dalla normativa vigente, DLg. 101/20, recepimento della Direttiva Europea Euratom 59/13) così come definita nelle “Linee guida per la Diagnostica per Immagini” approvato dalla Conferenza Stato Regioni nel 2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Gli esami di radiodiagnostica sono suddivisi in cinque Classi (0, I, II, III e IV), in base al valore di Dose Efficace “tipico” valutato per un paziente che esegue quello specifico esame, affinché il medico richiedente l’esame possa conoscere l’ordine di grandezza della Dose da somministrare al paziente.

Gli intervalli di Dose Efficace (espressa in mSv) associati a ciascuna Classe di Dose (gli esami radiologici corrispondenti alla Classe 0 sono quelli di risonanza magnetica ed ecografia che non fanno uso di Radiazioni Ionizzanti) sono riportati nella tabella:

La classe di dose riportata sul referto non la DOSE ASSORBITA DAL PAZIENTE ma è un’informazione per il medico che ha prescritto l’esame e per il paziente in merito a quella che è stata l’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Ai fini del calcolo statistico, l’esercente deve essere in grado di registrare, per ogni singola esposizione e per ognuna delle categorie espositive elencate di seguito, in funzione del tipo di apparecchiatura o esame compiuto. Nello specifico, gli indici di dose per ogni categoria espositiva, sono così determinati:
a. Radiologia generale                           DAP totale [Gy x cm2]
b. mammografia                                   DGM dose ghiandolare media
c. fluoroscopia                                  DAP totale [Gy x cm2]
d. TAC                                           DLP totale [Gy x cm]
e. Radiodiagnostica complementare      DAP totale [Gy x cm2]

Questi dati devono essere elaborati in maniera aggregata su un intervallo di tempo annuale. I dati devono essere analizzati annualmente suddividendoli per genere anagrafico (maschi e femmine) e per fasce di età ( < 16 anni / tra 16 e 60 anni / > 60 anni), e devono essere raccolti e analizzati per ogni singola apparecchiatura e per ogni categoria e sottocategoria di esame.

Le procedure radiologiche non comprese nell’elenco allegato al Decreto, devono comunque essere registrate e analizzate.

REGISTRAZIONE UDI

dal 15 Gennaio 2024 sono entrati in vigore anche per gli odontoiatri i nuovi obblighi di registrazione e conservazione dei codici identificativi UDI dei dispositivi medici impiantabili (impianti, biomateriali) come da regolamento europeo 745/17.

Vi segnalo che entro pochi giorni sarà disponibile una nuova implementazione del software RadioDent© per consentirvi di utilizzare anche la registrazione e tracciabilità dei codici UDI, senza che questo comporti un aumento del  canone di servizio.

Per chi ha già sottoscritto l’abbonamento alla piattaforma RadioDent©, ma anche per i nuovi utenti, sarà inviato un manuale per poter caricare i codici UDI.

Per usufruire del software RadioDent© devi registrarti sul mio sito.